Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 / Link

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ALLEGATO XXXVI

Parte I - Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

- l'intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per metro (Vm-1). È necessario distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;
- la corrente attraverso gli arti (IL) è la corrente che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A);
- la corrente di contatto (IC) è una corrente che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica quando la persona è in contatto continuo con un oggetto all'interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie associate;
- la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C);
- l'intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro (Am-1);
- l'induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4π 10-7 T (circa 1,25 microtesla);
- densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione; è espressa in watt per metro quadrato (Wm-2);
- assorbimento specifico di energia (SA). È l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (Jkg-1). Nel presente decreto, questa grandezza è utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde pulsate;
- tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC), la corrente attraverso gli arti (IL), l'intensità di campo elettrico (E), l'intensità di campo magnetico (H) e la densità di potenza (S).

Parte II - Effetti non termici.

Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.

A. Valori limite di esposizione (VLE).

I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in situ) a seguito dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.
VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.
Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull'organo dell'equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti principalmente al movimento del soggetto esposto all'interno di un campo magnetico statico.
Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione di cui all'articolo 208, comma 4.

Tabella A1

VLE per l'induzione magnetica esterna (B0) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz

  VLE relativi agli effetti sensoriali [T] 
Condizioni di lavoro normali   2
Esposizione localizzata degli arti    8
  VLE relativi agli effetti sanitari [T] 
Condizioni di lavoro controllate  8

VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz.

I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso centrale e periferico nel corpo, compresa la testa.

TABELLA A2

VLE relativi agli effetti sanitari per l’intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza   VLE relativi agli effetti sanitari [Vm -1 ] (valore di picco)  
 1 Hz ≤ f < 3 kHz   1,1
 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    3,8 ×10 -4 f 

Nota A2-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).

Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono riferiti al valore spaziale di picco sull’intero corpo del soggetto esposto.

Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto.

In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz. I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale nella testa, tra cui fosfeni e modifiche minori e transitorie di talune funzioni cerebrali.

TABELLA A3

VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz

Intervallo di frequenza  VLE relativi agli effetti sensoriali [Vm -1 ] (valore di picco)  
1 Hz ≤ f < 10 Hz  0,7/f 
10 Hz ≤ f < 25 Hz   0,07
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz  0,0028 f  

Nota A3-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).

Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono riferiti al valore di picco spaziale nella testa del soggetto esposto.

Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.

B. Valori di azione (VA).

I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 210:

VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;
VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l’induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2;
VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B3;
VA (B ) per l’induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicati nella tabella B4.

I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi. Il valore di B non è perturbato dalla presenza del soggetto esposto.

Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici.

I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico ambientale sono stabiliti al fine di prevenire scariche elettriche nell’ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3).
I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono anch’essi il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l’assenza di scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di protezione di cui all’articolo 210, comma 5.

TABELLA B1
VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz

Intervallo di frequenza   VA (E) inferiori per l’intensità del campo elettrico [Vm -1 ] (valori RMS)   VA (E) superiori per l’intensità del campo elettrico [Vm -1 ] (valori RMS) 
1 ≤ f < 25 Hz  2,0 × 104    2,0 × 104  
25 ≤ f < 50 Hz  5,0 × 105 /f   2,0 × 104  
50 Hz ≤ f < 1,64 kH 5,0 × 105 /f  1,0 × 106 /f 
1,64 ≤ f < 3 kHz   5,0 × 105 /f  6,1 × 102  
 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    1,7 × 102   6,1 × 102  
 
Nota B1-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).
 
Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.
 
Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.
 
Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici.
 
I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali (tabella A2). L’osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifiche minori e transitorie dell’attività cerebrale. In tal caso, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, è possibile applicare l’articolo 208, comma 3, lettera b)
 
I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono per le frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di sopra di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2). 
 
I VA per l’esposizione degli arti (tabella B2, quarta colonna) garantiscono il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti, tenuto conto del fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero. Questi valori possono essere utilizzati in caso di esposizione strettamente confinata agli arti, restando ferma la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore. 
 
TABELLA B2 
 
VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 
 
Intervallo di frequenza   VA (B) inferiori per l’induzione magnetica [μT] (valori RMS)   VA (B) superiori per l’induzione magnetica [μT] (valori RMS)   VA (B) per l’induzione magnetica per esposizione localizzata degli arti [μT] (valori RMS) 
1 ≤ f < 8 Hz  2,0 × 105 /f 2     3,0 × 105 /f  9,0 × 105 /f 
8 ≤ f < 25 Hz  2,5 × 104 /f     3,0 × 105 /f   9,0 × 105 /f 
25 ≤ f < 300 Hz   1,0 × 103   3,0 × 105 /f  9,0 × 105 /f  
300 Hz ≤ f < 3 kHz  3,0 × 105 /f  3,0 × 105 /f   9,0 × 105 /f  
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    1,0 × 10  1,0 × 102   3,0 × 102   

 
Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter, del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a risultati comparabili.
Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.
 
TABELLA B3
VA per la corrente di contatto IC 
 
Frequenza  VA (IC ) corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS) 
Fino a 2,5 kHz   1,0
2,5 ≤ f < 100 kHz  0,4 f 
100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz  40 
 Nota B3-1: f è la frequenza espressa in chilohertz (kHz). 
 
Valori di azione (VA) per l’induzione magnetica esterna (B) di campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi indiretti. 
 
TABELLA B4 
VA per l’induzione magnetica di campi magnetici statici  
 
Rischi VA (B0) [mT] 
Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci  0,5
Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)  3

Parte III - Effetti termici.

Valori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.
 
A. Valori limite di esposizione (VLE).
 
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.
 
Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) è riferito all’energia assorbita per ogni piccola massa (10 g) di tessuto all’interno della testa, derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed è finalizzato alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate.
 
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono riferiti alla densità di potenza di onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.
 
TABELLA A1
VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz 
 
 VLE relativi agli effetti sanitari  Valori di SAR mediati per ogni periodo di sei minuti [Wkg -1
VLE relativo allo stress termico sistemico, espresso come SAR medio a corpo intero   0,4
VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco, espresso come SAR locale (nella testa e nel tronco)   10
VLE relativo allo stress termico localizzato, negli arti, espresso come SAR locale (negli arti)  20

Nota A1-1: il rispetto dei VLE sul SAR locale deve essere assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa pari a 10 g di tessuto contiguo della parte del corpo interessata; il massimo valore del SAR locale così ottenuto deve essere impiegato per la verifica di conformità con il pertinente VLE. Tali elementi di massa dovrebbero essere caratterizzati da proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Il concetto di massa di tessuto contiguo può essere utilizzato nella dosimetria numerica, nel cui ambito può anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale una massa cubica o sferica di tessuto, date le difficoltà pratiche di identificazione degli elementi contigui mediante misurazioni fisiche dirette. 

TABELLA A2 
VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz 
 
Intervallo di frequenza Assorbimento specifico locale di energia nella testa (SA) [mJkg -1
 0,3 ≤ f ≤ 6 GHz  10

Nota A2-1: la massa adottata per mediare l’SA locale è pari a 10 g di tessuto.  

 
 TABELLA A3 
 VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz 
 
Intervallo di frequenza Densità di potenza [Wm-2 
 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz   50
 
Nota A3-1: il rispetto del VLE sulla densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm 2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm 2 non superi il valore di 1000 Wm -2 . Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza.
 
B. Valori di azione (VA).
 
I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 210:
VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;
VA (B) per l’induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B1;
VA (S) per la densità di potenza ambientale come indicati nella tabella B1;
VA (IC) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B2;
VA (IL) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella tabella B2.
 
Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e magnetici.
 
I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore o parti specifiche di questo.  I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla densità di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene a coincidere con il corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unità di misura.
 
TABELLA B1
VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 
 
Intervallo di frequenza   VA (E) per l’intensità del campo elettrico [V/m] (RMS)    VA (B) per l’induzione magnetica [μT] (RMS)   VA (S) per la densità di potenza [W/m2 ] 
100 kHz ≤ f < 1 MHz  6,1 × 102   2,0 × 106 /f  --
1 ≤ f < 10 MHz  6,1 × 10/f 2,0 × 106 /f  --
10 ≤ f < 400 MHz  61 0,2 --
 400 MHz ≤ f < 2 GHz  3 × 10 -3 f ½  1,0 × 10 -5 f ½  --
 2 ≤ f < 6 GHz     1,4 × 102 4,5 × 10 -1  --
6 ≤ f ≤ 300 GHz  1,4 × 102 4,5 × 10 -1  50

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). 

Nota B1-2: i [VA (E)] 2 e [VA (B)] 2 devono essere mediati per ogni periodo di sei minuti. Nel caso di segnali impulsivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco (vale a dire mediata sulla durata dell’impulso) non deve superare di 1000 volte il valore di VA (S) tabellato. Per campi a frequenze multiple l’analisi è basata sulla sommatoria dei contributi, descritta nelle norme tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter. 
 
Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante dosimetria.
 
Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie corporea esposta di 20 cm 2, con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm non superi il valore di 1000 Wm -2 . Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata su periodi di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza. 
 
TABELLA B2
 
VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti 
 
Intervallo di frequenza  VA (IC) per la corrente di contatto stabile nel tempo [mA] (RMS)   VA (IL) per la corrente indotta in qualsiasi arto [mA] (RMS) 
100 kHz ≤ f < 10 MHz   40 --
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz  40 100
Nota B2-1: il [VA (IL )] 2 deve essere mediato per ogni periodo di sei minuti.

Nota Allegato XXXVI:
- Allegato così sostituito dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
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